Interventi su D.lgs 194/2008 PDF Stampa E-mail
Venerdì 23 Ottobre 2009 15:14

A seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo di Confartigianato Alimentazione del 9 Settembre u. s. di proseguire nell’azione di sensibilizzazione degli organi governativi circa la necessità di prevedere la modifica del Decreto legislativo 194 del 2008, in modo da interpretare correttamente lo spirito del Regolamento CE 882/2004, cosicchè si possano  adeguatamente tutelare le micro e piccole imprese del settore, si è provveduto ad inviare nuovamente una lettera al  Ministro Sacconi a firma del presidente Guerrini, di cui copia in allegato.

Nella missiva oltre a rinnovare la richiesta di un esonero dal pagamento delle tariffe, di cui alla tabella della sez. 6 dell’ allegato A del Decreto in oggetto, per le imprese di più piccole dimensioni, con eventuale rimodulazione delle fasce tariffarie in modo da aumentarne il numero con importi in progressione graduale, si è dovuto anche confutare la risposta del Governo alle interrogazioni parlamentari sull’argomento ( vedi Circ. n. 1109/AR del 4/9 u. s  ) nelle quale erano contenute alcune gratuite asserzioni circa una mancata  garanzia di applicazione corretta e completa delle procedure di autocontrollo nelle piccole imprese,  tale da vanificare la richiesta di cui sopra.

Inoltre in risposta ad una richiesta del coordinatore del Tavolo del settore alimentare istituito presso l’UEAPME di conoscere lo  stato dell’attuazione del Reg. CE 882/2004 nei vari paesi UE, abbiamo fornito una nota, di cui copia in lingua in allegato, che spiega come il Governo italiano ha inteso interpretare le norme del regolamento comunitario, a detta nostra  non rispettando i criteri guida di determinazione delle tariffe colà previsti  ed estendendo il campo di applicazione delle norme a settori produttivi non previsti nello stesso regolamento  comunitario, con il risultato di provocare una netta discriminazione verso le piccole imprese  penalizzandole  palesemente sul piano concorrenziale sia in ambito nazionale, a vantaggio di realtà produttive maggiormente strutturate, sia a livello comunitario, rispetto agli altri Paesi.

In considerazione che tale nota viene trasmessa al gruppo di lavoro c/o la Commissione Europea abbiamo ritenuto di avanzare un invito alla Commissione di intervenire sullo Stato italiano affinché le norme del D. Lgs. 194/2008 siano modificate adeguandosi al dettato del reg. CE 882/2004 ed in modo particolare all’art. 27, in cui sono stabiliti i criteri di cui sopra.

Da ultimo vi segnaliamo che siamo venuti a conoscenza che la regione Lombardia,  stabilendo con apposita nota dell’11 Agosto u. s.  le procedure ed i tempi per la riscossione delle tariffe previste dal D. Lgs. 194/2008, ha chiarito che il campo di applicazione dello stesso riguarda tutti gli operatori del settore alimentare le cui imprese effettuano una o più delle fasi di produzione e preparazione e distribuzione , in cui l’alimento prodotto e/o trasformato non ha come destinatario il solo consumatore finale, ovvero l’attività non è rivolta esclusivamente al dettaglio verso il consumatore finale.


Con l’introduzione della tipologia di impresa che compie “vendita esclusiva” al consumatore finale quale unica fattispecie ad essere esonerata dal pagamento delle tariffe, di fatto viene disattesa la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17 Aprile 2009 nella quale viene  invece riconfermato che sono soggette all’obbligo di versamento delle tariffe previste all’allegato A sezione 6 del D. Lgs. 194/2008 le imprese che svolgono attività produttiva e/o commerciale con vendita prevalente, cioè superiore al 50%, all’ingrosso.
E' scaricabile la predetta circolare al fine di poter contrastare eventuali provvedimenti delle Regioni che riprendessero la posizione della Regione Lombardia.